Un deposito fiscale è un impianto autorizzato dall'amministrazione finanziaria a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire merci sottoposte ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa, cioè senza ancora aver pagato l'accisa su tali prodotti attraverso l'applicazione del meccanismo di "reverse charge"; l’obiettivo è quello di garantire un’agevolazione fiscale negli scambi commerciali.

Per poter essere depositate in un deposito fiscale, le merci devono avere origine e provenienza da un Paese della Comunità, oppure da un   Paese Extra UE a condizione che siano state immesse in libera pratica con una operazione di importazione definitiva che ne abbia liquidato gli eventuali dazi. Pertanto, le merci che possono essere introdotto in regime di deposito fiscale sono:

·  Beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto durante la loro giacenza: l’introduzione avviene tramite un documento amministrativo, commerciale o di trasporto   che contenga tutti i dati necessari all’identificazione dei beni; 

·  Beni non comunitari preventivamente immessi in libera pratica con il pagamento dell’eventuale dazio: 
per l’immissione è necessaria il documento doganale (DAU).

Le merci possono essere vincolate al regime non doganale del deposito IVA, ritenendosi introdotte nel deposito stesso al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

· ingresso fisico della merce nel deposito IVA;
· ingresso fisico del mezzo di trasporto nel deposito, senza che le merci vengano necessariamente scaricate; 
· che la merce raggiunga spazi limitrofi al deposito IVA, dove vengono materialmente effettuate le prestazioni di servizi, senza il pagamento dell’imposta. 

 

I beni introdotti in libera pratica, se vengono custoditi in un deposito Iva, devono essere coperti da garanzia fino a quando non viene dimostrato che all’atto dell’estrazione l’imposta è stata assolta. Sono esonerati solo gli importatori in possesso dello status di rilevanza comunitaria di Operatore economico autorizzato (Aeo) e i soggetti titolari dell’esonero, contemplati nell'articolo 90 del DPr. 43/1973 del Tuld.

La garanzia per i beni importati in libera pratica e introdotti in un deposito Iva senza pagamento dell’imposta deve essere prestata dall’importatore, dal dichiarante o da un terzo.
Il soggetto che presenta la domanda di esonero, rilascia una dichiarazione sostitutiva di certificazione (controllata dalle Dogane in caso di fondati dubbi) con la quale dichiara l’assenza di carichi pendenti ai fini fiscali, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Il legislatore con il D.L. n. 138/2011 ha previsto che l’estrazione dei beni dal deposito IVA può essere effettuata solamente da soggetti che sono iscritti alla CCIAA da almeno un anno, i quali dimostrino un’effettiva operatività ed attestino regolarità dei versamenti IVA. All’atto dell’estrazione, i beni possono formare oggetto di un’operazione interna, di un’operazione intracomunitaria o di un’esportazione. 

Se i beni estratti restano nel territorio dello Stato , l'operatore provvederà all’assolvimento dell’IVA tramite                                                                                  l’emissione di un autofattura facendo riferimento agli estremi del documento doganale. Se i beni sono stati
                                                                         precedentemente immessi in libera pratica nell’autofattura si dovrà indicare i riferimenti della bolletta doganale
                                                                         d’importazione, l’ammontare dell’imponibile e quello della relativa imposta. Qualora i beni invece,siano stati                                                                                oggetto di un precedente acquisto senza IVA, l ‘operatore dovrà provvedere all'integrazione della fattura ricevuta                                                                          e già registrata, indicando i servizi eventualmente resi.

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